Articolo 1 - Generalità
Il presente Regolamento Interno è un ducumento applicativo dello Statuto di Sumud e, pertanto, deve essere considerato come ad esso subordinato e complementare.
Articolo 2 – Soci
La qualifica di Socio Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo, che giudica sull'ammissione del candidato con decisione motivata e appellabile, innanzi il Collegio dei Probiviri, sia da parte del Socio eventualmente escluso, sia da parte di altri Soci eventualmente contrari all’ammissione del Socio in questione. La decisione finale presa dal Collegio dei Probiviri (che deve riunirsi e deliberare entro 30 giorni) è inappellabile.
I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che viene decisa dal Consiglio Direttivo. Sono previste due diverse tipologie di quote associative: quota associativa da Socio Ordinario, di cui il Consiglio Direttivo decide annualmente l’ammontare esatto, e quota associativa da Socio Ordinario Sostenitore, di cui il Consiglio Direttivo decide annualmente l’ammontare minimo. Non esiste alcuna differenza, in termini di diritti e doveri all’interno dell’associazione, fra un Socio Ordinario ed un Socio Ordinario Sostenitore.
I Soci dimissionari sono tenuti a comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo le loro dimissioni, senza obbligo di motivarle. Il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare al Socio dimissionario entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione scritta il recepimento delle sue dimissioni e l’impegno ad effettuare tutte le operazioni conseguenti (inclusa la rimozione del nominativo del Socio dimissionario da qualunque lista dei Soci); in ogni caso, le dimissioni vengono considerate effettive a datare dal giorno di ricezione della suddetta comunicazione. Qualora un Socio dimissionario volesse successivamente riprendere la sua condizione di Socio Ordinario di Sumud, egli dovrà comportarsi a tutti gli effetti come un aspirante nuovo Socio; pertanto, in caso di accettazione della sua nuova domanda di iscrizione, sarà nuovamente tenuto al pagamento della quota di iscrizione annuale per l’anno corrente, anche qualora lo avesse già effettuato prima di presentare le proprie dimissioni.
La decadenza o l’esclusione di un Socio Ordinario, nei casi previsti dallo Statuto, viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri o a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti. Di questa delibera il Consiglio Direttivo è tenuto a dare comunicazione scritta certificata al Socio interessato entro 30 giorni. Il Socio interessato, e solo lui, ha facoltà di ricorrere avverso la propria esclusione innanzi il Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. La decisione finale presa dal Collegio dei Probiviri (che deve riunirsi e deliberare entro 30 giorni) è inappellabile, salvo che a termini di legge. Qualora un Socio decaduto od escluso volesse successivamente riprendere la sua condizione di Socio Ordinario di Sumud, egli dovrà presentare, non prima che sia trascorso un anno, una nuova domanda di iscrizione, che dovrà essere approvata sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio dei Probiviri.
Articolo 3 –Assemblea dei Soci
L'Assemblea Ordinaria dei Soci (Fondatori e Ordinari) viene convocata dal Consiglio Direttivo una volta l'anno entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci (Fondatori e Ordinari) viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei Soci. In questo secondo caso, il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l’Assemblea entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta suddetta, salvo che entro tale periodo sia già stata convocata una Assemblea Ordinaria, che in tal caso potrà validamente sostituire l’Assemblea Straordinaria Richiesta.
Di tali convocazioni deve essere data notizia a tutti i soci, con le modalità e nei tempi previsti dallo Statuto.
Il primo atto dell’Assemblea sarà la costituzione di un Comitato di Presidenza, che dovrà necessariamente comprendere (quando presenti all’Assemblea) il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
L’Assemblea, Ordinaria o Straordinaria che sia, delibera con la maggioranza semplice dei presenti, salvo che nei casi specifici previsti dallo Statuto e/o da questo Regolamento Interno.
Le votazioni sulle delibere possono avvenire, a scelta del Comitato di Presidenza, con il metodo cosiddetto della “proposta emendabile” ovvero con il metodo cosiddetto delle “mozioni contrapposte”.
Nel primo caso, è necessario che un Socio presenti una proposta scritta di delibera (di cui viene data lettura e/o fornita copia scritta a tutti i Soci) e che almeno un altro Socio la appoggi (le proposte di delibera dei Soci Fondatori non necessitano di appoggio per essere messe in votazione). Le proposte appoggiate vengono discusse e messe in votazione. È possibile presentare uno o più emendamenti alla mozione appena approvata, con le stesse modalità viste sopra (l’emendamento può anche essere presentato in forma orale), che dopo opportuna discussione viene a sua volta messo in votazione. Qualora lo si ritenga necessario, è possibile presentare uno o più sub-emendamenti all’emendamento appena approvato, con le stesse modalità. Non è ammessa la presentazione di ulteriori sub-emendamenti di livello inferiore. In caso di parità dei voti espressi, la proposta, l’emendamento od il sub-emendamento presentati sono da considerarsi respinti. La proposta approvata, eventualmente emendata e sub-emendata con le procedure viste sopra, è immediatamente valida, e non necessita di alcuna ratifica.
Nel secondo caso, le due (o più) “mozioni contrapposte” devono essere tutte presentate ed appoggiate con le modalità viste per il caso precedente. Dopo opportuna discussione, le mozioni vengono messe al voto, e prevale la mozione che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità fra due (o più) mozioni contrapposte, nessuna di esse viene approvata: a meno di opportuni accordi in seno all’assemblea, la questiene dovrà necessariamente essere rimandata ad una Assemblea successiva, eventualmente anche convocata appositamente. Nel caso in cui le mozioni in parità di voti non siano la totalità di quelle presentate, il Comitato di Presidenza può decidere di rimettere in votazione solo le mozioni prevalenti, in una sorta di “ballottaggio”. La proposta approvata è immediatamente valida, senza necessità di ratifica.
Articolo 4 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra 5 e 15, e viene eletto dalla Assemblea Ordinaria dei Soci, con maggioranza assoluta dei partecipanti e con le modalità ritenute opportune dall’Assemblea stessa.
Il Consiglio Direttivo resta in carica fino alla successiva Assemblea Ordinaria, indipendentemente dalla convocazione di una o più Assemblee Straordinarie intermedie.
In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo (che devono essere comunicate allo stesso e di cui il Consiglio è tenuto a dare comunicazione ai Soci entro 30 giorni dal loro recepimento), il Consiglio Direttivo resta regolarmente in carica, a meno che il numero di soci dimissionari non sia superiore al numero di soci rimasti in carica. In questo ultimo caso, viene considerato dimissionario tutto il Consiglio Direttivo, che sarà pertanto tenuto a convocare una Assemblea Straordinaria dei Soci (entro 60 giorni) per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo; per questo periodo, il Consiglio Direttivo resta comunque in carica, anche in composizione ridotta, per il disbrigo degli affari correnti e per eventuali emergenze.
I Soci possono richiedere una Assemblea Straordinaria per deporre prima del tempo un Consiglio Direttivo ritenuto inadeguato: è necessario che ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei Soci; il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l’Assemblea entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta suddetta, salvo che entro tale periodo sia già stata convocata una Assemblea Ordinaria.
Unica condizione necessaria della eleggibilità nel Consiglio Direttivo è l'appartenenza all'Associazione in qualità di Socio.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con la maggioranza semplice degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti, con voto unanime (fatte salve eventuali astensioni) un Presidente, un vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Articolo 5 –Presidente
Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, presiede le Assemblee Ordinarie e Staordinarie dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e rappresenta validamente l’associazione in ogni altra occasione.
In caso d'urgenza, il Presidente può esercitare i poteri attribuiti dallo statuto al Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva. In caso la ratifica non avvenga, la questione viene portata innanzi il Collegio dei Probiviri.
Articolo 6 – Vicepresidente
Il Vicepresidente ha il compito di adiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, e di sostituirlo ogniqualvolta egli sia impossibilitato a svolgerle. Il Vicepresidente è membro di diritto del Comitato di Presidenza delle Assemblee Ordinarie e Staordinarie dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo (salvo quando il Presidente decida che l’esiguo numero dei partecipanti renda opportuno che queste ultime vengano presiedute solamente da lui).
In caso d'urgenza e di accertata indisponibilità del Presidente, il Vicepresidente può esercitare i poteri attribuiti dallo statuto al Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva. In caso la ratifica non avvenga, la questione viene portata innanzi il Collegio dei Probiviri.
Articolo 7 – Segretario
Il Segretario ha il compito di redigere i processi verbali delle Assemblee Ordinarie e Staordinarie dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario è membro di diritto del Comitato di Presidenza delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo (salvo quando il Presidente decida che l’esiguo numero dei partecipanti renda opportuno che queste ultime vengano presiedute solamente da lui).
Qualora il Segretario sia impossibilitato a partecipare ad una delle suddette riunioni, le sue funzioni sono temporaneamente svolte dal Vicepresidente. Qualora il Vicepresidente stia già svolgendo funzioni di Presidente per tale riunione, sarà sua cura attribuire provvisoriamente le funzioni di segretario ad un altro membro del Consiglio Direttivo.
Articolo 8 – Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile, a nome del Consiglio Direttivo, della redazione annuale (a termini di Statuto) del bilancio consuntivo, della relazione gestionale e del bilancio preventivo. Inoltre è tenuto a fornire, entro tempi ragionevoli, chiarificazioni e sunti della situazione patrimoniale ed economica attuale a qualunque socio ne faccia richiesta (motivata ed appoggiata da un altro socio).
Il Tesoriere resta formalmente in carica anche in caso di dimissioni o di decadenza (per qualsivoglia ragione) del Consiglio Direttivo di cui è membro, fino alla nomina del nuovo Tesoriere.
Articolo 9 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci Fondatori non facenti parte del Consiglio Direttivo: in caso di doppia nomina, il Socio è tenuto ad optare per una sola delle due. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, e resta in carica per 3 anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
In caso di dimissioni di uno dei suoi membri, il Collegio dei Probiviri resta in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci (Ordinaria o Straordinaria), nella quale il suo plenum deve necessariamente essere ricostituito. Non è prevista alcuna procedura di deposizione del Collegio dei Probiviri prima della naturale scadenza del suo mandato.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce nei modi e con i tempi che ritiene più opportuni, salvo quando diversamente prescritto dallo Statuto e/o dal presente Regolamento Interno. Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono prese con almeno due voti favorevoli ed in assenza di voti contrari. Qualora il Collegio dei Probiviri sia impossibilitato a giungere ad una decisione valida, la questione in esame viene rinviata alla successiva Assemblea dei Soci (Ordinaria o Straordinaria), che delibererà in merito con maggioranza assoluta degli aventi diritto e/o maggioranza qualificata dei due terzi dei partecipanti.
Il Collegio dei Probiviri ha competenza in tema di ricorsi contro le decisioni di esclusione dei Soci (in base a quanto previsto dallo Statuto e dall’Articolo 2 del presente Regolamento Interno), nonchè il ruolo di garante del rispetto dello Statuto da parte del Consiglio Direttivo.
Tutte le delibere del Consiglio Direttivo, peraltro effettive dal momento della loro approvazione, devono essere trasmesse al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni. Qualora il Collegio dei Probiviri ritenga che una delibera del Consiglio Direttivo sia in contrasto con lo Statuto, può deliberare di bloccarne l’attuazione. In tal caso il Consiglio Direttivo ha facoltà di appellarsi a tale veto di fronte alla successiva Assemblea dei Soci (eventualmente convocata per l’occasione), la quale delibererà in merito con maggioranza assoluta degli aventi diritto e/o maggioranza qualificata dei due terzi dei partecipanti.
Articolo 10 – Missioni
Le missioni di Sumud vengono decise su base annuale dal Consiglio Direttivo, su proposta di uno o più Soci.
La partecipazione alle missioni organizzate da Sumud è riservata ai soli Soci. Inoltre, a garanzia della sicurezza di tutti, la partecipazione di ogni Socio Ordinario è soggetta all'approvazione del Consiglio Direttivo di Sumud, successiva alla frequenza di un breve corso di formazione. In caso di esclusione, il Socio (che abbia frequentato il corso di formazione) ha facoltà di ricorrere innanzi il Collegio dei Probiviri, a patto che i tempi lo consentano. Qualora il Socio non abbia frequentato il corso, o i tempi della missione siano troppo stretti per il ricorso al Collegio dei Probiviri, l’esclusione del Socio deve essere considerata definitiva. Altrimenti, il Collegio dei Probiviri ha facoltà inappellabile di confermare l’esclusione o di revocarla.
Per ogni Missione, il Consiglio Direttivo indica fra i suoi componenti un Responsabile di Missione. Il Responsabile di Missione, come dice il nome stesso, sarà responsabile dell’andamento della missione a nome del Consiglio Direttivo davanti all’Assemblea dei Soci. Solo qualora tutti i membri del Consiglio Direttivo siano per qualche ragione impossibilitati a partecipare alla missione, l’incarico di Responsabile di Missione potrà essere attribuito, in deroga, ad un Probiviro.
Il Responsabile di Missione sarà, per tutta la durata della missione, il principale referente dei Soci partecipanti. A sua discrezione, ed in base al numero di partecipanti, il Responsabile di Missione potrà attribuire ad alcuni altri Soci (solitamente altri membri del Consiglio Direttivo, Probiviri o Soci Fondatori) ruoli di cooordinamento di sottogruppi specifici di partecipanti; in tal caso, i Soci potranno fare riferimento anche a queste figure intermedie, ma le responsabilità generali della missione rimarranno del Responsabile di Missione, le cui indicazioni dovranno essere seguite da tutti i Soci indiscriminatamente (siano essi Soci Fondatori, Soci Ordinari, Probiviri o membri del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente).
Il mancato rispetto da parte di uno o più Soci delle indicazioni del Responsabile di Missione può anche compromettere l’esito della missione stessa, con grave danno di immagine per Sumud. Pertanto, in caso di violazioni ritenute gravi da parte del Responsabile di Missione, egli sarà tenuto a segnalare la cosa al Consiglio Direttivo, chiedendo l’espulsione dei Soci in questione (in accordo con l’Articolo 13 dello Statuto). Avverso tale espulsione, i soci potranno ricorrere al Collegio dei Probiviri, come spiegato dal quarto comma dell’Articolo 2 del presente Regolamento Interno.
Al termine della missione, il Responsabile di Missione sarà tenuto a riferire dettagliatamente al Consiglio Direttivo sullo svolgimento della stessa, nonché a stilare un rapporto di missione (possibilmente integrato da contributi multimediali) da rendere pubblico a tutti i Soci.
Articolo 11 – Iniziative
Le iniziative di Sumud vengono decise su base mensile dal Consiglio Direttivo, su proposta di uno o più Soci.
La partecipazione alle iniziative organizzate da Sumud non è riservata ai Soci, ma è aperta a tutti i simpatizzanti di Sumud.
Per ogni Iniziativa, il Consiglio Direttivo indica fra i suoi componenti uno o più Responsabili dell’Iniziativa: costoro saranno responsabili dell’andamento dell’iniziativa a nome del Consiglio Direttivo davanti all’Assemblea dei Soci. I Responsabili dell’Iniziativa potranno delegare ad altri Soci alcune funzioni specifiche nell’ambito dell’organizzazione dell’iniziativa, ma manterranno la responsabilità generale dell’iniziativa stessa, e pertanto saranno i prinicipali referenti di tutti i Soci che collaboreranno alla sua organizzazione, sia in fase di preparazione che in corso di svolgimento.
La natura dell’iniziativa, la sua caratterizzazione e le linee generali della sua organizzazione verranno discusse e decise nell’ambito del Consiglio Direttivo, ma successivamente i Responsabili dell’Iniziativa designati avranno ampia autonomia organizzativa, con l’unico impegno di seguire le indicazioni generali stabilite e di riferire dettagliatamente al Consiglio Direttivo sull’esito dell’iniziativa una volta conclusasi.
Norma Transitoria
Per questioni pratico-organizzative nella fase costitutiva dell'associazione, la norma (contenuta nel primo comma dell'articolo 9 del presente Regolamento Interno) che prevede per un membro il divieto di contemporanea partecipazione al Collegio dei Probiviri ed al Consiglio Direttivo è sospesa per il primo anno di esistenza di Sumud (a datare dalla prima Assemblea Nazionale di Sumud).
