E' possibile scaricare la versione stampabile (in formato .pdf) dello Statuto di Sumud.
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
Articolo 1
E' costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata: "SUMUD: Volontariato e Resistenza".
Articolo 2
L'associazione ha sede principale a Perugia in via Benedetto Marcello 38/40, Italia, ed ha carattere ed operatività internazionali e nazionali.
Articolo 3
L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome seguito dall'indicazione della località della sede.
Articolo 4
La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.
Articolo 5
L'associazione è priva di scopo di lucro e basa la propria attività sull’apporto personale,
gratuito e volontario dei soci, e persegue soltanto finalità di solidarietà sociale.
L’associazione svolgerà esclusivamente attività di beneficenza, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle suddette, salvo quelle direttamente connesse.
Nello svolgimento delle suddette attività l’associazione, in collaborazione con le popolazioni interessate
e comunque in accordo con esse:
1) promuoverà i principi di fratellanza, libertà e giustizia sociale;
2) interverrà in favore di tutte quelle popolazioni o comunità vittime di aggressioni, sradicamento culturale
o veri e propri tentativi di genocidio.
Articolo 6
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità dell'associazione sono:
1) contribuire, insieme al personale locale, a far fronte alle necessità essenziali, siano esse materiali o culturali,
delle popolazioni residenti nella zona interessata; offrire aiuti materiali e finanziari e contribuire
ad intraprendere e organizzare iniziative promosse da persone, associazioni o enti
che operano con finalità affini o connesse.
2) elaborare e realizzare insieme alle popolazioni interessate progetti di ricostruzione materiale
e di salvaguardia delle proprie identità culturali;
3) elaborare e realizzare, con le suddette popolazioni, progetti formativi e informativi,
che aiutino le loro capacità di resistere e di autodeterminarsi;
4) sensibilizzare le istituzioni, enti pubblici e privati alle problematiche relative alle iniziative umanitarie
oggetto dell’attività dell’associazione;
5) favorire lo scambio culturale e la reciproca conoscenza tra i popoli di tutti i continenti,
con convegni e pubblici dibattiti di carattere culturale, mostre fotografiche, viaggi, campi scuola
e ogni altra iniziativa atta a propagandare l’attività svolta dall’associazione;
6) intraprendere iniziative editoriali, collegata con tecniche e supporti multimediali,
esclusa la pubblicazione di quotidiani e nel rispetto delle leggi sulla stampa.
Le attività dell’associazione sono realizzate da parte degli associati tramite prestazioni personali,
volontarie e gratuite.
L’attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari,
salvo rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed inerenti esclusivamente all’attività prestata,
che devono essere adeguatamente documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
Articolo 7
Il patrimonio sociale e le risorse economiche dell’associazione sono costituiti da:
1) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
2) eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
3) eventuali donazioni, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'associazione.
Articolo 8
Le risorse economiche per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento
delle attività umanitarie provengono da:
1) quote sociali annuali;
2) contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori di enti o istituzioni di organismi
nazionali e internazionali e da sponsorizzazioni;
3) eventuali attività marginali di carattere commerciale produttivo, sempre connesse all’attività associativa;
4) rimborsi spese ed ogni altro tipo di entrate.
Le risorse economiche dovranno essere utilizzate per la realizzazione delle attività istituzionali
o comunque delle attività ad esse direttamente connesse, anche a norma dell’art. 10 D.Lgs. 460/1997.
E’ assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione,
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo i casi previsti dalla legge.
Tutti gli utili o avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per realizzare le attività istituzionali
e quelle ad esse direttamente connesse.
I beni dell’associazione possono essere mobili, immobili e mobili registrati.
I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione
e sono ad essa intestati.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota associativa, il cui importo è annualmente stabilito
dal Consiglio Direttivo.
Le erogazioni liberali di modico valore possono essere accettate per l’associazione da qualsiasi associato.
Il Consiglio Direttivo accetta le donazioni e i lasciti testamentari con beneficio d’inventario.
I rimborsi relativi alle spese sostenute per l’attività dipendenti da convenzioni
sono accettate dal Consiglio Direttivo.
I proventi derivanti da attività commerciali e produttive – direttamente connesse
alle attività istituzionali – sono inseriti in apposita voce di bilancio e saranno destinati
esclusivamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, esclusa ogni ripartizione tra i soci.
Articolo 9
L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di aprile successivo, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo (Stato patrimoniale e Conto economico), la relazione gestionale ed il bilancio preventivo, da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro il 30 giugno seguente. L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; non può essere distribuito in nessun modo salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
SOCI
Articolo 10
Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e sostengono le attività dell'associazione stessa. L'associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione partitica o religiosa.
Articolo 11
I membri dell'associazione si distinguono in:
1) Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
2) Soci Ordinari: sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione e ne promuovono le iniziative.
Articolo 12
La qualifica di Socio Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione. Il Consiglio Direttivo giudica sull'ammissione del candidato con decisione motivata e appellabile solo innanzi il Collegio dei Probiviri.
Articolo 13
I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, e a
contribuire alle attività dell'associazione. La quota associativa non è in ogni caso ripetibile.
La quota e i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte,
ed è esclusa ogni rivalutabilità degli stessi.
Ai soci spetta, inoltre, il diritto d’informazione, di controllo e di elettorato passivo e attivo previsti
dalla legge e dallo statuto.
La qualità di Socio si perde per:
1) dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
2) decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
3) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con lo statuto,
le finalità e lo spirito dell'associazione;
4) mancato pagamento della quota associativa annuale.
Contro l'esclusione è ammesso ricorso solo innanzi il Collegio dei Probiviri.
Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione,
né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e non dovuti.
ASSEMBLEA
Articolo 14
L'assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari.
L'assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria.
E' convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno
entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei Soci.
Articolo 15
L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata con A.R.
o a mezzo di strumenti telematici (che prevedano l'accertamento del ricevimento), a ciascun Socio con diritto di voto,
almeno 15 giorni prima della riunione.
Qualora la convocazione venga effettuata tramite e mail, la mancata risposta alla convocazione stessa
è considerata tacito assenso.
In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata via fax o telegramma o a mezzo di strumenti telematici
(che prevedano l'accertamento del ricevimento), almeno 5 giorni prima della riunione.
E' in ogni caso valida l'assemblea a cui partecipino tutti i soci con diritto di voto ed il Consiglio direttivo.
Articolo 16
Ogni Socio Ordinario o Fondatore ha diritto a un voto.
Articolo 17
L'assemblea dei Soci delibera in seduta ordinaria sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri, sul bilancio consuntivo e preventivo e sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione.
Articolo 18
Delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario. Ogni aderente ha diritto di consultare i verbali e di trarne copia.
Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria,
è necessario l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei Soci, in prima convocazione.
In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero
dei Soci presenti o rappresentati.
L'assemblea delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti.
Lo statuto dell’associazione può essere modificato con deliberazione dell’assemblea straordinaria con maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti, ma con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO - AMMINISTRAZIONE
Articolo 19
L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da 5 a 15 membri.
I membri sono eletti dall'assemblea dei Soci.
Condizione necessaria della eleggibilità nel Consiglio Direttivo è l'appartenenza all'Associazione in qualità di Socio.
Il Consiglio resta in carica per un anno.
Articolo 20
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, un vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario.
Articolo 21
Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso scritto inviato, per telegramma o attraverso altro mezzo telematico,
almeno 7 giorni prima della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta
che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'associazione.
Il Consiglio in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 giorni.
In ogni caso il Consiglio Direttivo delibera validamente quando vi intervengono tutti i suoi componenti.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale,
per deliberare in ordine all'approvazione della bozza del bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare delle quote sociali.
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Il Consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'associazione in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con quella assoluta degli intervenuti.
Articolo 23
Il Presidente, o in sua assenza il vice-Presidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione
di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.
Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso d'urgenza,
può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 24
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre Soci Fondatori non facenti parte del Consiglio Direttivo,
è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica 3 anni.
Ha il mandato di far rispettare lo statuto e competenza in tema di ricorsi contro le decisioni
di esclusione dei soci votate dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 13.
I suoi componenti sono rieleggibili.
RAPPORTI CON ALTRI ENTI O SOGGETTI
Articolo 25
Le convenzioni tra l’associazione ed altri enti o soggetti pubblici e i rapporti di collaborazione
con altri enti privati sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
Le convenzioni sono stipulate dal Presidente che ne cura altresì l’attuazione.
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
Articolo 26
L’associazione può assumere dipendenti o avvalersi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo
anche a tempo parziale, in misura non prevalente rispetto all’opera dei soci.
I rapporti tra l’associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
Dipendenti e collaboratori, ai sensi di legge, sono assicurati contro malattie, infortuni e responsabilità civile
verso i terzi.
SCIOGLIMENTO
Articolo 27
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei Soci in seduta straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei presenti. L'assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
FORO COMPETENTE
Articolo 28
Per la definizione di ogni eventuale controversia, il Foro competente è quello di Milano.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile, alla disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia ed al Regolamento interno dell'associazione, eventualmente redatto dal Consiglio Direttivo.
