DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
Articolo 1
E' costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata: "SUMUD: Volontariato e Resistenza” - ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).
Articolo 2
L'associazione ha sede principale in Giampaolo Orsini 44, Firenze (FI), Italia, ed ha carattere ed operatività internazionali e nazionali.
Articolo 3
L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome seguito dall'indicazione della località della sede.
Articolo 4
La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.
Articolo 5
L'associazione è priva di scopo di lucro e basa la propria
attività sull’apporto personale, gratuito e volontario dei soci,
e persegue soltanto finalità di solidarietà sociale.
L’associazione svolgerà esclusivamente attività di beneficenza,
formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e
dell’arte, tutela dei diritti civili.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle
suddette, salvo quelle direttamente connesse.
Nello svolgimento delle suddette attività l’associazione, in
collaborazione con le popolazioni interessate e comunque in
accordo con esse:
1) promuoverà i principi di fratellanza, libertà e giustizia
sociale;
2) interverrà in favore di tutte quelle popolazioni o comunità
vittime di aggressioni, sradicamento culturale o veri e propri
tentativi di genocidio.
Articolo 6
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità
dell'associazione sono:
1) contribuire, insieme al personale locale, a far fronte alle
necessità essenziali, siano esse materiali o culturali, delle
popolazioni residenti nella zona interessata; offrire aiuti
materiali e finanziari e contribuire ad intraprendere e
organizzare iniziative promosse da persone, associazioni o enti
che operano con finalità affini o connesse.
2) elaborare e realizzare insieme alle popolazioni interessate
progetti di ricostruzione materiale e di salvaguardia delle
proprie identità culturali;
3) elaborare e realizzare, con le suddette popolazioni, progetti
formativi e informativi, che aiutino le loro capacità di
resistere e di autodeterminarsi;
4) sensibilizzare le istituzioni, enti pubblici e privati alle
problematiche relative alle iniziative umanitarie oggetto
dell’attività dell’associazione;
5) favorire lo scambio culturale e la reciproca conoscenza tra i
popoli di tutti i continenti, con convegni e pubblici dibattiti
di carattere culturale, mostre fotografiche, viaggi, campi
scuola e ogni altra iniziativa atta a propagandare l’attività
svolta dall’associazione;
6) intraprendere iniziative editoriali, collegata con tecniche e
supporti multimediali, esclusa la pubblicazione di quotidiani e
nel rispetto delle leggi sulla stampa.
Le attività dell’associazione sono realizzate da parte degli
associati tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite.
L’attività degli associati non può essere retribuita in alcun
modo, nemmeno dai beneficiari, salvo rimborso delle spese vive
effettivamente sostenute ed inerenti esclusivamente all’attività
prestata, che devono essere adeguatamente documentate ed
approvate dal Consiglio Direttivo
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
Articolo 7
Il patrimonio sociale e le risorse economiche
dell’associazione sono costituiti da:
1) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà
dell'associazione;
2) eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di
gestione;
3) eventuali donazioni, legati e liberalità destinati ad essere
permanentemente impiegati a favore dell'associazione.
Articolo 8
Le risorse economiche per il funzionamento dell'associazione
e per lo svolgimento delle attività umanitarie provengono da:
1) quote sociali annuali;
2) contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori di
enti o istituzioni di organismi nazionali e internazionali e da
sponsorizzazioni;
3) eventuali attività marginali di carattere commerciale
produttivo, sempre connesse all’attività associativa;
4) rimborsi spese ed ogni altro tipo di entrate.
Le risorse economiche dovranno essere utilizzate per la
realizzazione delle attività istituzionali o comunque delle
attività ad esse direttamente connesse, anche a norma dell’art.
10 D.Lgs. 460/1997.
E’ assoluto vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili
e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione stessa, salvo i casi previsti dalla legge.
Tutti gli utili o avanzi di gestione saranno obbligatoriamente
impiegati per realizzare le attività istituzionali e quelle ad
esse direttamente connesse.
I beni dell’associazione possono essere mobili, immobili e
mobili registrati. I beni immobili e i beni mobili registrati
possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa
intestati.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota
associativa, il cui importo è annualmente stabilito dal
Consiglio Direttivo.
Le erogazioni liberali di modico valore possono essere accettate
per l’associazione da qualsiasi associato. Il Consiglio
Direttivo accetta le donazioni e i lasciti testamentari con
beneficio d’inventario.
I rimborsi relativi alle spese sostenute per l’attività
dipendenti da convenzioni sono accettate dal Consiglio
Direttivo.
I proventi derivanti da attività commerciali e produttive –
direttamente connesse alle attività istituzionali – sono
inseriti in apposita voce di bilancio.
Articolo 9
L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di maggio successivo, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo (Stato patrimoniale e Conto economico), la relazione gestionale ed il bilancio preventivo, da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro il 30 giugno seguente. L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; non può essere distribuito in nessun modo salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
SOCI
Articolo 10
Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e sostengono le attività dell'associazione stessa. L'associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione partitica o religiosa.
Articolo 11
I membri dell'associazione si distinguono in:
1) Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto
costitutivo;
2) Soci Ordinari: sono coloro che partecipano attivamente alla
vita dell'associazione e ne promuovono le iniziative.
Articolo 12
La qualifica di Socio Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione. Il Consiglio Direttivo giudica sull'ammissione del candidato con decisione motivata e appellabile solo innanzi il Collegio dei Probiviri.
Articolo 13
I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa
annuale, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, e a
contribuire alle attività dell'associazione. La quota
associativa non è in ogni caso ripetibile.
Ai soci spetta, inoltre, il diritto d’informazione, di controllo
e di elettorato passivo e attivo previsti dalla legge e dallo
statuto.
La qualità di Socio si perde per:
1) dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio
Direttivo;
2) decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è
avvenuta l'ammissione;
3) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati
motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo
spirito dell'associazione;
4) mancato pagamento della quota associativa annuale.
Contro l'esclusione è ammesso ricorso solo innanzi il Collegio
dei Probiviri.
Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun
diritto sul patrimonio dell’associazione, né reclamare il
rimborso dei contributi associativi pagati e non dovuti.
ASSEMBLEA
Articolo 14
L'assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori e dai Soci
Ordinari. L'assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria. E'
convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga
opportuno e comunque almeno una volta l'anno entro 6 mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio
consuntivo e preventivo.
L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia
richiesta scritta almeno un quinto dei Soci.
Articolo 15
L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, da
inviarsi a mezzo raccomandata con A.R. o a mezzo di strumenti
telematici (che prevedano l'accertamento del ricevimento), a
ciascun Socio con diritto di voto, almeno 15 giorni prima della
riunione.
Qualora la convocazione venga effettuata tramite e mail, la
mancata risposta alla convocazione stessa è considerata tacito
assenso.
In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata via fax o
telegramma o a mezzo di strumenti telematici (che prevedano
l'accertamento del ricevimento), almeno 5 giorni prima della
riunione.
E' in ogni caso valida l'assemblea a cui partecipino tutti i
soci con diritto di voto ed il Consiglio direttivo.
Articolo 16
Ogni Socio Ordinario o Fondatore ha diritto a un voto.
Articolo 17
L'assemblea dei Soci delibera in seduta ordinaria sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri, sul bilancio consuntivo e preventivo e sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione.
Articolo 18
Delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto
apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario. Ogni aderente ha diritto di consultare i verbali e
di trarne copia.
Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni
dell'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è
necessario l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei
Soci, in prima convocazione. In seconda convocazione,
l'assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita
qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
L'assemblea delibera validamente a maggioranza semplice dei
presenti.
Lo statuto dell’associazione può essere modificato con deliberazione dell’assemblea straordinaria con maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti, ma con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO - AMMINISTRAZIONE
Articolo 19
L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo,
composto da 5 a 15 membri.
I membri sono eletti dall'assemblea dei Soci.
Condizione necessaria della eleggibilità nel Consiglio Direttivo
è l'appartenenza all'Associazione in qualità di Socio.
Il Consiglio resta in carica per un anno.
Articolo 20
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, un vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario.
Articolo 21
Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso scritto
inviato, per telegramma o attraverso altro mezzo telematico,
almeno 7 giorni prima della riunione, dal Presidente o da chi ne
fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario
per il buon funzionamento dell'associazione. Il Consiglio in
caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso
di 2 giorni. In ogni caso il Consiglio Direttivo delibera
validamente quando vi intervengono tutti i suoi componenti.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, entro 5 mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in ordine
all'approvazione della bozza del bilancio consuntivo e
preventivo e all'ammontare delle quote sociali.
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Il Consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'associazione in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con quella assoluta degli intervenuti.
Articolo 23
Il Presidente, o in sua assenza il vice-Presidente, ha la
firma e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a
qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.
Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e
del Consiglio e, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del
Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima
riunione successiva.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 24
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre Soci Fondatori non
facenti parte del Consiglio Direttivo, è eletto dall'assemblea
dei soci e dura in carica 3 anni.
Ha il mandato di far rispettare lo statuto e competenza in tema
di ricorsi contro le decisioni di esclusione dei soci votate dal
Consiglio Direttivo a norma dell'art. 13. I suoi componenti sono
rieleggibili.
RAPPORTI CON ALTRI ENTI O SOGGETTI
Articolo 25
Le convenzioni tra l’associazione ed altri enti o soggetti
pubblici e i rapporti di collaborazione con altri enti privati
sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
Le convenzioni sono stipulate dal Presidente che ne cura altresì
l’attuazione.
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
Articolo 26
L’associazione può assumere dipendenti o avvalersi dell’opera
di collaboratori di lavoro autonomo anche a tempo parziale, in
misura non prevalente rispetto all’opera dei soci.
I rapporti tra l’associazione e i dipendenti sono disciplinati
dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
Dipendenti e collaboratori, ai sensi di legge, sono assicurati
contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso i
terzi.
SCIOGLIMENTO
Articolo 27
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei Soci in seduta straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei presenti. L'assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altre ONLUS, privilegiando quelle che condividono principi e finalità del presente statuto, o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23/12/96 n. 662 e successive future modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
FORO COMPETENTE
Articolo 28
Per la definizione di ogni eventuale controversia, il Foro competente è quello di Firenze.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile, alla disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia ed al Regolamento interno dell'associazione, eventualmente redatto dal Consiglio Direttivo.
